L'infortunistica spiegata da Giulio Marchesoni: pedone risarcito anche se incauto | Video

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La Cassazione con l’ordinanza 456 del Gennaio 2021 ha stabilito che la disattenzione di un pedone non basta a sgravare di responsabilità il gestore di una strada dissestata in caso di rovinosa caduta. Tale orientamento va nella direzione di tutela dei danneggiati a causa delle omissioni nella manutenzione stradale da parte della Pubblica Amministrazione.

I giudici, in primo grado, dopo che una donna aveva citato in causa il Comune di Napoli, chiedendone la condanna al risarcimento dei danni in base all’art. 2043 c.c. o, in subordine, all’art. 2051 c.c. per l’infortunio riportato in conseguenza di una caduta, ritenevano raggiunta la prova in ordine alla situazione di insidia o trabocchetto del tratto stradale in questione, accogliendo la domanda risarcitoria e condannando il Comune.

In secondo grado, i giudici avevano invece appellato tale decisione, ritenendo che la fattispecie rientrasse nell’alveo dell’art. 2051 c.c. e che, conseguentemente, l’ente proprietario fosse gravato dei sinistri riconducibili a situazioni di pericolo connesse alla struttura o alle pertinenze della strada, salva la possibilità per l’utente danneggiato di percepire o prevedere con l’ordinaria diligenza la situazione di pericolo; di cui il ricorso della donna alla Suprema Corte.

I VIDEO PRECEDENTI

La Cassazione ha stabilito che l’art. 2051 c.c. configura un caso di responsabilità oggettiva del custode e prevede che il danneggiato debba limitarsi a provare il nesso causale tra la cosa in custodia ed il danno. Al custode spetta la prova cd. liberatoria mediante dimostrazione positiva del caso fortuito, cioè del fatto estraneo alla sua sfera di custodia avente impulso causale autonomo e carattere di imprevedibilità e di assoluta eccezionalità.

L’ente proprietario della strada supera in questo modo la presunzione di colpa quando la situazione che provoca il danno si verifica non come conseguenza di un difetto di diligenza nella sorveglianza della strada, ma in maniera improvvisa e per colpa esclusiva dello stesso danneggiato.

Il Comune avrebbe dovuto quindi dimostrare che il fatto della stessa danneggiata avesse i caratteri dell’autonomia, eccezionalità, imprevedibilità ed inevitabilità e che fosse da solo idoneo a produrre l’evento, escludendo i fattori causali concorrenti.

Giulio Marchesoni

Giulio Marchesoni si occupa di infortunistica e di gestione crediti. MGM Sviluppo, la sua società, lavora nel campo della gestione dei sinistri, nella acquisizione di crediti professionali, nella gestione di crediti problematici e nella formazione per professionisti. MGM Sviluppo è una società dinamica ed in continua evoluzione. La volontà dei fondatori è quella di mettere a frutto le proprie eterogenee e pluriennali esperienze maturate in Italia e all’estero in realtà multinazionali o di primaria grandezza nazionale per affiancare, con passione ed empatia, ogni cliente, in relazione alle sue differenti peculiarità imprenditoriali, organizzative e culturali. I principi che guidano il suo modus operandi sono il rispetto, la fiducia e la dignità, per contribuire al miglioramento della comunità e dell’ambiente nel suo complessoPer contattarlo scrivere a gmarchesoni@mgmsviluppo.it o chiamare lo 04221723040.

 

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