L'infortunistica spiegata da Giulio Marchesoni: il contagio in azienda | Video

Il datore di lavoro, se un suo dipendente prende il Covid 19 in azienda, rischia una condanna per lesioni o per omicidio colposo in caso di decesso del dipendente, oltre ad una causa civile per un risarcimento del danno.

Il “Decreto Cura Italia ”, approvato a metà Marzo stabilisce infatti che è infortunio sul lavoro il contagio da Covid 19 in occasione di lavoro cioè sul luogo di lavoro, nel tragitto casa lavoro, in ogni altra situazione di lavoro. Occorrerà dimostrare però che il lavoratore abbia contratto il virus proprio in azienda e a causa del lavoro svolto, visto che potrebbe essere rimasto contagiato in un altro luogo e per un motivo diverso.

I VIDEO PRECEDENTI

Se guardiamo al recente rapporto dell’ Inail, a fine Settembre le denunce di contagio sul lavoro da Covid-19 sono state 54.128 con un aumento di 1.919 rispetto a fine Agosto, nello specifico 1.127 relative a infezioni avvenute in Settembre, 792 nei mesi precedenti. Il fenomeno interessa per la maggior parte gli uomini, soprattutto di età compresa tra 50 e 64 anni. I decessi sono circa un terzo del totale delle morti rilevate dall’ Inail dall’inizio dell’anno, con una media di età di 59 anni.

La qualifica come infortunio, ai fini assicurativi, riconosce la copertura Inail.   Parlando di infortunio sul lavoro infatti, l’assicurazione obbligatoria Inail copre ogni incidente avvenuto per “causa violenta in occasione di lavoro” dal quale derivi la morte, l’inabilità permanente o l’inabilità assoluta temporanea per più di tre giorni.

Ai datori di lavoro, non sono richieste oggi in realtà misure di prevenzione diverse da quelle previste dai protocolli di protezione ma il loro coinvolgimento sul piano penale lascia aperte ancora diverse interpretazioni. Anche nel caso in cui la responsabilità del datore di lavoro non sia oggettiva, ma egli abbia adempiuto a tutto quanto previsto da norme e regolamenti non vi è ad oggi chiarezza normativa sulla verifica che il contagio sia effettivamente avvenuto in occasione di lavoro, considerando ad esempio che il lungo periodo di incubazione del virus non permette di avere certezza sul luogo e sulla causa del contagio.

Va ricordato infatti che non è sufficiente che l’evento avvenga durante il lavoro ma che si verifichi per il lavoro. Deve esistere, in sostanza, un rapporto, anche indiretto di causa-effetto tra l’attività lavorativa svolta dall’infortunato e l’incidente che causa l’infortunio.

Giulio Marchesoni

Giulio Marchesoni si occupa di infortunistica e di gestione crediti. MGM Sviluppo, la sua società, lavora nel campo della gestione dei sinistri, nella acquisizione di crediti professionali, nella gestione di crediti problematici e nella formazione per professionisti. MGM Sviluppo è una società dinamica ed in continua evoluzione. La volontà dei fondatori è quella di mettere a frutto le proprie eterogenee e pluriennali esperienze maturate in Italia e all’estero in realtà multinazionali o di primaria grandezza nazionale per affiancare, con passione ed empatia, ogni cliente, in relazione alle sue differenti peculiarità imprenditoriali, organizzative e culturali. I principi che guidano il suo modus operandi sono il rispetto, la fiducia e la dignità, per contribuire al miglioramento della comunità e dell’ambiente nel suo complessoPer contattarlo scrivere a gmarchesoni@mgmsviluppo.it o chiamare lo 04221723040. 

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