Bonus vacanze, fino a 500 euro per famiglie. E si scarica con un'app

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Bonus vacanze, richieste al via dal primo luglio. Con una novità: lo sconto (fino a 500 euro per nuclei familiari di almeno tre persone), sarà disponibile anche tramite la nuova app dei servizi pubblici “io.italia.it”. Per ottenerlo è necessario essere dotati di acccesso Spid, l’identità digitale per l’accesso ai servizi della Pubblica amministrazione, o la Carta d’identità elettronica.

A partire dal prossimo 01/07/2020 sarà possibile richiedere e utilizzare bonus vacanze. La misura, rivolta ai nuclei familiari con ISEE in corso di validità, ordinario o corrente, non superiore a 40.000 euro è utilizzabile dal primo luglio al 31 dicembre 2020 per il pagamento di servizi offerti in ambito nazionale dalle imprese: turistico ricettive nonché dagli agriturismo e dai bed &breakfast in possesso dei titoli prescritti dalla normativa nazionale e regionale per l’esercizio dell’attività turistico ricettiva

Il bonus vacanze è utilizzabile da un solo componente per nucleo familiare è attribuito nella misura massima di: 500 euro per per i nuclei familiari composti da tre o più persone: 300 euro per i nuclei familiari composti da due persone e a 150 euro per quelli composti da una sola persona. Il bonus vacanze deve essere speso dal entro il 31/12/2020, in un’unica soluzione e nei riguardi di una sola impresa turistica ricettiva, o di un solo agriturismo o bed & breakfast.

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Il pagamento del servizio dovrà essere corrisposto senza l’ausilio, l’intervento o l’intermediazione di soggetti che gestiscono piattaforme o portali telematici diversi da agenzie di viaggio e tour operator. Il totale del corrispettivo dovrà essere documentato da fattura elettronica o documento commerciale, nel quale dovrà indicato il codice fiscale del soggetto che fruisce del credito. Potrà essere richiesto e sarà erogato esclusivamente in forma digitale.

Nello schema del provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate che ha ottenuto il via libera dal Garante della privacy, si prevede che la richiesta dell’agevolazione deve essere presentata da uno qualunque dei componenti del nucleo familiare esclusivamente mediante l’app IO, resa disponibile da PagoPA, e non può essere delegata a soggetti terzi, estranei al nucleo familiare. L’app IO sarà accessibile tramite SPID (il Sistema Pubblico di Identità Digitale) o la Carta di identità elettronica (CIE).

Bonus vacanze, modalità di utilizzo

Il bonus sarà fruibile:

  • nella misura dell’80% sotto forma di sconto immediato, per il pagamento dei servizi prestati dall’albergatore;
  • il restante 20% sarà riconosciuto come detrazione di imposta, in sede di dichiarazione dei redditi, da parte dell’avente diritto.

Esempio, se il bonus vacanze spettante è pari a 500 euro:  per 400 euro (80%) sarà fruibile, previo accordo con il fornitore, sotto forma di sconto sull’importo dovuto alla struttura ospitante; per 100 euro (20%) sarà fruibile come detrazione d’imposta nella dichiarazione dei redditi 2021.

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Le strutture turistiche ricettive ospitanti, attraverso un’apposita procedura web disponibile nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate, accessibile con diverse modalità di autenticazione (mediante l’identità SPID, le credenziali Entratel/Fisconline rilasciate dall’Agenzia stessa, la Carta Nazionale dei Servizi o le credenziali rilasciate da altri soggetti individuati con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate), procedono alla verifica: della validità dell’agevolazione e dell’importo massimo dello sconto applicabile, confermando successivamente, tramite la procedura web, l’applicazione dello sconto.

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Sconto dei fornitori

Lo sconto praticato dalle strutture turistiche ricettive ospitanti sarà rimborsato sotto forma di credito d’imposta, che potrà essere:

  • utilizzato in compensazione, mediante il modello F24. In tal caso non si applicano: il limite annuale di utilizzo di 250.000 euro di cui all’art. 1, comma 53, della legge n. 244/2007 né il limite generale di compensabilità di cui all’art. 34 della legge n. 388/2000 (elevato, per il 2020, dal decreto Rilancio da 700.000 a un milione di euro).
  • ceduto a terzi, anche diversi dai propri fornitori di beni e servizi, nonché a istituti di credito o intermediari finanziari. Il credito d’imposta non ulteriormente ceduto è usufruito dal cessionario con le stesse modalità previste per il soggetto cedente.

Nel caso si accerti la mancata integrazione, anche parziale, dei requisiti che danno diritto al credito d’imposta, il fornitore dei servizi e i cessionari risponderanno solo per l’eventuale utilizzo del credito d’imposta in misura eccedente lo sconto applicato e l’Agenzia delle Entrate provvederà al recupero dell’importo corrispondente, maggiorato di interessi e sanzioni.

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