Controllo caldaia, ecco quando e come farlo

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Ogni 2 anni, ogni 5 anni, ogni mese, bollino blu, bollino verde? Ogni quanto bisogna fare il controllo della caldaia? Per evitare di perderci nei meandri delle normative in materia di impianti termici, ecco una semplice guida. Secondo la normativa vigente (DPR 74/2013), tutti gli impianti termici (esclusi stufette mobili e scaldabagno) devono essere sottoposti e due tipi di verifiche: manutenzione e il rapporto di efficienza energetica.

Controllo caldaia, la manutenzione

La manutenzione è l’insieme delle operazioni utili a preservare nel tempo le prestazioni ai fini della sicurezza, della funzionalità e del consumo di energia. La frequenza per la manutenzione di una caldaia è sempre scritta nel libretto d’uso, nello specifico paragrafo. Normalmente, i controlli sono previsti ogni anno. Una volta eseguiti i controlli, il manutentore che ha svolto il lavoro deve rilasciare obbligatoriamente un report sulle verifiche e compilare il libretto di impianto nelle parti pertinenti.

Il rapporto di efficienza energetica nel controllo caldaia

Il controllo dell’efficienza energetica, conosciuta anche come prova fumi o bollino blu verde, è la seconda importante verifica, che deve essere svolta insieme alla redazione del rapporto di controllo, in occasione delle operazioni di manutenzione, con la cadenza riportata in tabella:

controllo caldaia

Quindi, per gli impianti di casa, il controllo di efficienza energetica per impianti alimentati a combustibile liquido o solido (gasolio, pellet, legna) deve essere effettuato ogni due anni mentre per quelli alimentati a gas (metano o gpl) ogni 4 anni. Oltre a quanto indicato nella tabella, il controllo deve essere effettuato in altri due momenti: all’atto della prima messa in servizio dell’impianto a seguito di sostituzione degli apparecchi del sottosistema di generazione, come ad esempio la caldaia e nel caso di interventi che non rientrino tra quelli periodici, ma tali da poter modificare l’efficienza energetica.

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Al termine delle operazioni di controllo il manutentore deve obbligatoriamente compilare il rapporto di controllo di efficienza Energetica, in tre copie. La prima copia è trattenuta dal manutentore stesso, la seconda è rilasciata al responsabile dell’impianto che la allega al libretto di impianto, e la terza è inviata a cura del manutentore all’Autorità Competente per le ispezioni. A quest’ultima copia è allegato l’eventuale “bollino blu verde” per coprire i costi delle ispezioni degli impianti termici.

Bollino verde e bollino blu, cosa sono?

Non è altro che un sistema per effettuare il pagamento dei contributi previsti dalla legge a carico degli utenti. Con il meccanismo del “bollino”, i contributi vengono versati dalle ditte per conto degli utenti. Il bollino che è composto in due parti, riporta un codice numerico univoco ed è di diverso colore a seconda della potenza dell’impianto. Una parte viene apposta sulla copia del rapporto di controllo tecnico rilasciata al cliente, l’altra viene applicata sulla copia che viene trattenuta dalla ditta.

Il bollino blu viene apposto sul rapporto di controllo tecnico per gli impianti termici con potenzialità inferiore a 35 kW. Il bollino verde si usa su generatori di calore da 35 a 350 kW.

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