Contagio coronavirus lavoro, Inail esclude responsabilità penale delle imprese

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Contagio coronavirus lavoro, il datore risponde penalmente e civilmente delle infezioni di origine professionale solo se viene accertata la propria responsabilità per dolo o colpa. Dopo le richieste delle imprese arriva il chiarimento dell’Inail, nella circolare numero 22 diffusa ieri 20 maggio dopo aver acquisito il parere favorevole del ministro del lavoro e delle politiche sociali.
«Plauso al buonsenso», è il commento dell’assessore al lavoro della regione Veneto, Elena Donazzan. «Ancora si dà troppa responsabilità ai datori di lavoro ma almeno si è superata quella aberrazione giuridica che era rappresentata dalla responsabilità penale e civile per un fatto non dimostrabile come il contagio da Covid 19 nei luoghi di lavoro». Intanto buone news sull’ecobonus: ecco quali lavori gratis si potranno fare in casa.

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Ecco i chiarimenti principali contenuti nella circolare Inail:

Contagio coronavirus lavoro: la circolare

Nella circolare “Tutela infortunistica nei casi accertati di infezione da coronavirus”, l’Inail «ha anzitutto chiarito che l’infezione da SARS-Cov-2, come accade per tutte le infezioni da agenti biologici se contratte in occasione di lavoro, è tutelata dall’Inail quale infortunio sul lavoro e ciò anche nella situazione eccezionale di pandemia causata da un diffuso rischio di contagio in tutta la popolazione».

«Le patologie infettive (vale per il Covid-19, così come, per esempio, per l’epatite, la brucellosi, l’Aids e il tetano) – spiega la circolare – contratte in occasione di lavoro sono da sempre inquadrate e trattate come infortunio sul lavoro poiché la causa virulenta viene equiparata alla causa violenta propria dell’infortunio, anche quando i suoi effetti si manifestino dopo un certo tempo».

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Nessuna responsabilità civile e penale del datore

Se il contagio coronavirus lavoro è equiparabile all’infortunio, significa che il datore ha responsabilità civili o penali? No, spiega l’Inail: «Il riconoscimento dell’origine professionale del contagio da Covid-19 non ha alcuna correlazione con i profili di responsabilità civile e penale del datore di lavoro nel contagio». «Il riconoscimento dell’infortunio da parte dell’Istituto non assume alcun rilievo per sostenere l’accusa in sede penale, considerata la vigenza in tale ambito del principio di presunzione di innocenza nonché dell’onere della prova a carico del pubblico ministero. E neanche in sede civile il riconoscimento della tutela infortunistica rileva ai fini del riconoscimento della responsabilità civile del datore di lavoro, tenuto conto che è sempre necessario l’accertamento della colpa di quest’ultimo per aver causato l’evento dannoso», spiega l’Inail nella circolare.

Si fa eccezione, però, «in caso di violazione della legge o di obblighi derivanti dalle conoscenze sperimentali o tecniche». Violazioni che, in piena pandemia, potrebbero derivare dal mancato rispetto dei “protocolli” e delle “linee guida governative e regionali di cui all’articolo 1, comma 14 del d.l. 16 maggio 2020, n.33”.

Tutela infortunistica

Dunque, il rispetto delle norme e delle regole solleva il datore da eventuali responsabilità, ma non esclude «la mancata tutela infortunistica nei casi di contagio da Sars-Cov-2, non essendo possibile pretendere negli ambienti di lavoro il rischio zero. Circostanza questa che ancora una volta porta a sottolineare l’indipendenza logico-giuridica del piano assicurativo da quello giudiziario».

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