Fumo vietato Padova, Giordani conferma: «Firmerò l'ordinanza»

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Fumo vietato a Padova, almeno nelle aree pubbliche. Lo ha detto il sindaco Sergio Giordani: trova così conferma quanto vi avevamo anticipato non più di un paio di giorni fa. «Ci prenderemo ora un paio di giorni per informare i cittadini, facendo così opera di prevenzione – ha spiegato Giordani, oggi venerdì 20 novembre -. Non è giusto infatti fare agguati gratuiti, informeremo prima, ma a regime tutti dovremo rispettare con rigore queste regole». Fumo vietato a Padova, quindi: il tentativo è quello di far indossare a tutti, e sempre, le mascherine. Lo stesso Giordani aveva già spiegato di essere rimasto negativamente colpito, lo scorso weekend, dalla quantità di persone viste con la mascherina calata per poter fumare.

Fumo vietato a Padova, ecco dove e la data ipotetica di vigore ordinanza

L’ordinanza entrerà in vigore da sabato 21 novembre fino al 3 dicembre prossimo, almeno per ora. Ma cosa prevede il fumo vietato a Padova? Non si potrà fumare alle fermate di bus e tram, davanti alle scuole, in coda ai negozi e in generale in qualsiasi situazione dove ci sia rischio di assembramento. In pratica, niente sigaretta in compagnia. O quantomeno, per poter fumare in situazioni non considerate a rischio, bisognerà comunque rimanere ad almeno tre metri di distanza l’uno dall’altro.

Ecco il testo dell’ordinanza per quanto riguarda fumo vietato a Padova.

1. su tutto il territorio comunale il divieto di fumare in corrispondenza e nei pressi delle fermate del trasporto pubblico locale, e nelle aree prospicienti e prossime gli istituti scolastici di ogni ordine e grado;

2. su tutto il territorio comunale l’obbligo del distanziamento interpersonale di almeno 3 metri, in via continuativa, tra il fumatore e ogni altra persona presente, fatti salvi plateatici e aree di somministrazione dei pubblici esercizi dove trova applicazione il distanziamento interpersonale di almeno 1 metro, come previsto dall’Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale Veneto n. 151 del 12 novembre 2020 richiamata in premessa;

3. il presente provvedimento produce i suoi effetti fino a tutto il 03/12/2020, fatta salva diversa disposizione di legge che dovesse nel frattempo intervenire;

4. l’inottemperanza al divieto imposto dalla presente Ordinanza è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall’articolo 4 del decreto legge 25 marzo 2020 n. 19;

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