Bonus Coronavirus per professionisti iscritti agli Ordini: ecco come ottenerlo

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Il bonus Coronavirus di 600 euro arriva anche per i professionisti che siano iscritti agli Ordini professionali e che versino i contributi a casse previdenziali private al di fuori del perimetro dell’Inps. Il sussidio è erogato dal governo come previsto dal decreto “Cura Italia” del 17 marzo (qui il testo integrale pubblicato in Gazzetta ufficiale).

La ministra del lavoro Nunzia Catalfo, di concerto con il ministro delle finanze Roberto Gualtieri, il 28 marzo ha firmato il decreto interministeriale che fissa le modalità di attribuzione del Fondo per il reddito di ultima istanza per chi ha subito danni all’attività dalla diffusione del coronavirus, fondo istituito con il “Cura Italia”.

È di 200 milioni la quota parte del fondo destinata al sostegno del reddito dei lavoratori autonomi e professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria.

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Quali sono gli enti previdenziali privati extra Inps

Qual è il perimetro dei beneficiari di questa misura? Innanzitutto è necessario essere iscritti a una delle casse private. Quelle iscritte all’Adepp, l’associazione che le rappresenta, sono: Cassa nazionale del notariato, Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense, Cassa nazionale di previdenza ed assistenza per gli ingegneri ed architetti liberi professionisti (Inarcassa), Cassa nazionale di previdenza e assistenza dei dottori commercialisti (Cnpadc), Ente nazionale di previdenza ed assistenza dei veterinari (Enpav), Ente nazionale di previdenza e assistenza per i consulenti del lavoro (Enpacl), Ente nazionale di previdenza e di assistenza farmacisti (Enpaf), Ente nazionale di previdenza ed assistenza per gli psicologi (Enpap), Ente nazionale di previdenza e assistenza della professione infermieristica (Enpapi), Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani (Inpgi), Ente nazionale di assistenza per gli agenti e i rappresentanti di commercio (Enasarco), Ente nazionale di previdenza per gli addetti e per gli impiegati in agricoltura (Enpaia), Ente di previdenza ed assistenza pluricategoriale (Epap), Ente nazionale di previdenza ed assistenza dei medici e degli odontoiatri (Enpam), Ente nazionale di previdenza e assistenza a favore dei biologi (Enpab), Ente previdenziale dei periti industriali e dei periti industriali iaureati (Eppi), Cassa geometri, Cassa ragionieri.

I professionisti beneficiari del bonus Coronavirus

Il sostegno al reddito è costituito da un’indennità per il mese di marzo 2020 pari a 600 euro. Ne hanno diritto le seguenti categorie di lavoratori autonomi:

  • lavoratori che abbiamo percepito, nell’anno di imposta 2018, un reddito complessivo, assunto al lordo dei canoni di locazione assoggettati a tassazione ai sensi dell’articolo 3 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e dell’articolo 4 del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, non superiore a 35.000 euro la cui attività sia stata limitata dai provvedimenti restrittivi emanati in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. Per riduzione o sospensione dell’attività lavorativa si intende una comprovata riduzione di almeno il 33 per cento del reddito del primo trimestre 2020, rispetto al reddito del primo trimestre 2019;
  • lavoratori che abbiano percepito nell’anno di imposta 2018, un reddito complessivo compreso tra 35.000 euro e 50.000 euro e abbiano cessato o ridotto o sospeso, ai sensi dell’articolo 2, la loro attività autonoma o libero-professionale in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. Per cessazione dell’attività si intende la chiusura della partita Iva nel periodo compreso tra il 23 febbraio 2020 e il 31 marzo 2020.

Chi richiede l’indennità deve aver adempiuto agli obblighi contributivi previsti con riferimento all’anno 2019, altrimenti non riceverà il bonus. L’indennità non concorrerà alla formazione del reddito del 2020, quindi non sarà tassata.

Quando e come richiedere il bonus Coronavirus

Il bonus va richiesto, dal 1° aprile al 30 aprile 2020, alla cassa di previdenza  a cui si è iscritti, tramite lo schema predisposto dai singoli enti previdenziali. La domanda deve essere corredata dalla dichiarazione del lavoratore interessato, da copia del documento d’identità e del codice fiscale, dalle coordinate bancarie o postali per l’accreditamento dell’importo. L’erogazione avverrà in base all’ordine cronologico di presentazione delle istanze.

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