Protocollo sicurezza, ecco come si tornerà al lavoro

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Nuove misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del Covid-19 nei luoghi di lavoro in vista della Fase 2. Sono quelle contenute nell’aggiornamento, datato venerdì 24 aprile, del protocollo sicurezza già firmato nella sua prima versione il 14 marzo scorso e condiviso tra Governo e parti sociali. Il documento aggiunge nuove disposizioni a partire da quella relativa alla sospensione delle attività in carenza di sicurezza. Si indica che, come già riportato nella precedente versione, la prosecuzione delle attività produttive può avvenire solo in presenza di condizioni che assicurino alle persone che lavorano adeguati livelli di protezione, ma si aggiunge che “la mancata attuazione del Protocollo determina la sospensione dell’attività fino al ripristino delle condizioni di sicurezza”. Nel frattempo il premier Conte ha elencato il calendario per la riapertura dei settori (lo trovate qui).

L’aggiornamento si compone di tredici capitoli che coprono tutto lo spettro delle attività aziendali.

1- Informazione: si indica che “l’azienda fornisce una informazione adeguata sulla base delle mansioni e dei contesti lavorativi, con particolare riferimento al complesso delle misure adottate cui il personale deve attenersi in particolare sul corretto utilizzo dei DPI per contribuire a prevenire ogni possibile forma di diffusione di contagio”.

2- Modalità di ingresso in azienda: si prevede la misurazione della temperatura corporea, e per chi supererà i 37,5° non sarà consentito l’accesso ai luoghi di lavoro. Le novità riguardano la richiesta, per chi si è ammalato, di una certificazione della negativizzazione del tampone.

3- Modalità di accesso dei fornitori esterni: in caso di lavoratori dipendenti da aziende terze positivi al tampone, l’appaltatore dovrà informare immediatamente il committente ed entrambi dovranno collaborare con l’autorità sanitaria fornendo elementi utili all’individuazione di eventuali contatti stretti.

4- Pulizia e sanificazione: le aziende devono assicurare la pulizia giornaliera e la sanificazione periodica dei locali, degli ambienti, delle postazioni di lavoro, comprese tastiere dei computer, schermi touch e mouse, e delle aree comuni e di svago. Prevista una sanificazione straordinaria nelle aree geografiche a maggiore endemia o nelle aziende in cui si sono registrati casi sospetti di Covid-19.

5- Precauzioni igieniche personali: nel protocollo sicurezza viene raccomandata la frequente pulizia delle mani, i detergenti devono essere accessibili a tutti i lavoratori.

6- Dispositivi di protezione individuale: è previsto, per tutti i lavoratori che condividono spazi comuni, l’utilizzo di una mascherina chirurgica. Per le persone sintomatiche in azienda si indica che “il lavoratore al momento dell’isolamento, deve essere subito dotato ove già non lo fosse, di mascherina chirurgica”.

7- Gestione spazi comune: accesso agli spazi comuni contingentato, ventilazione adeguata, tempi di sosta ridotti e distanziamento tra le persone, sanificazione degli spogliatoi, dei locali mensa e dei distributori automatici di bevande e snack.

8- Organizzazione aziendale: preferibile ancora, per i reparti diversi dalla produzione, il ricorso allo smart working. Necessario evitare aggregazioni sociali anche negli spostamenti per raggiungere il posto di lavoro e rientrare a casa. Prevedere orari differenziati che favoriscano il distanziamento sociale riducendo il numero di presenze in contemporanea.

9- Gestione entrata uscita dei dipendenti: si favoriscono orari di ingresso/uscita scaglionati in modo da evitare il più possibile contatti nelle zone comuni.

10- Spostamenti interni, riunioni, formazione: spostamenti limitati al minimo indispensabile, non sono consentite le riunioni in presenza, sono sospesi e annullati tutti gli eventi interni e ogni attività di formazione in modalità in aula.

11- Gestione di una persona sintomatica: isolamento di persone che sviluppano febbre o sintomi, che devono essere subito dotate di mascherina. L’azienda collabora con le Autorità sanitarie per la definizione degli eventuali “contatti stretti” della persona.

12- Sorveglianza sanitaria/medico competente: il medico competente potrà suggerire l’adozione di eventuali mezzi diagnostici ritenuti utili (ad esempio tamponi). Inoltre, alla ripresa delle attività, è opportuno che sia coinvolto per le identificazioni dei soggetti con particolari situazioni di fragilità.

13- Aggiornamento del Protocollo sicurezza: nel punto finale si prevede la costituzione di un Comitato, aziendale o territoriale, per l’applicazione e la verifica delle regole del protocollo di regolamentazione con la partecipazione delle rappresentanze sindacali aziendali e del RLS.

A questo link è possibile scaricare il documento integrale: PROTOCOLLO SULLA SICUREZZA

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