Smart working e produttività: meno tasse. Le novità del decreto

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Far pagare meno tasse a chi raggiunge gradi maggiori di produttività e riorganizza il lavoro seguendo lo smart working, il lavoro con orari e luoghi flessibili che rompe la gabbia delle otto ore in fabbrica (o in ufficio – a Milano da qualche anno gli dedicano anche una giornata). È questo l’obiettivo del decreto del Ministero del Lavoro del 25 marzo 2016, che per diventare legge a tutti gli effetti deve ancora attendere il nulla osta della Corte dei Conti e la successiva pubblicazione nella Gazzetta ufficiale.

Questione di settimane, forse di mesi, ma intanto per le aziende è bene prepararsi, studiando le opportunità che il decreto introduce. Ci aiuta a farlo Paolo Tormen, consulente aziendale dello studio Spolverato Barillari & Partners, che ha pubblicato un’analisi dettagliata della norma sul magazine on line Il Futuro al lavoro dell’avvocato Gianluca Spolverato.

Produttività: incentivi dai contratti di secondo livello

Gianluca Spolverato

Gianluca Spolverato

Il nocciolo del decreto è l’incentivo all’adozione di contratti di secondo livello, sinonimo per indicare la contrattazione collettiva decentrata: azienda per azienda, territorio per territorio. Anche con un certo grado di autonomia dal contratto collettivo nazionale. È a questi contratti aziendali e territoriali che dovrà agganciarsi il cosiddetto salario di produttività: in sostanza gli accordi aziendali e territoriali definiranno «importi premiali detassabili collegati a indicatori di produttività, efficienza, innovazione e redditività» spiega Paolo Tormen, che entra nel dettaglio di che cosa, nel concreto, potrà definire questi concetti.

«Sembra ancora ammissibile l’applicazione della tassazione agevolata agli emolumenti collegati all’organizzazione del lavoro, quali le indennità di turno o di disagio», mentre voci retributive comuni come lo straordinario o il lavoro supplementare non saranno comprese in questa nuova forma di detassazione. Non basterà, insomma, all’azienda fare tante ore di straordinario per vedersi riconosciute tasse più basse. Servirà fare qualcosa di più.

Smart working e nuova organizzazione aziendale

Si restringe il campo degli incentivi, come si restringe e si specifica il concetto di “produttività” che viene premiato dallo Stato con una tassazione abbassata al 10% su una quota di salario (di cui parleremo più avanti). «Tre le certezze: nessuna agevolazione per i premi individuali o gli MBO aziendali. Non ci sarà più spazio alla detassazione per le prestazioni straordinarie» spiega Tormen.

Paolo Tormen

Paolo Tormen

Che cosa sono gli MBO? Con questo termine si indica il “management by objectives” ovvero la gestione delle risorse umane in base agli obiettivi fissati dall’azienda e raggiunti dai dipendenti. Premi di risultato: addio. Invece rimangono aperte le possibilità di veder premiati, perché ricompreso nella nuova formulazione di salario di produttività, «gli emolumenti collegati all’organizzazione del lavoro e finalizzati a remunerare i risultati raggiunti dallo smart worker».

Resta fermo un punto: la detassazione riguarda le somme-premio erogate nel salario come previsto da uno specifico accordo aziendale. Ma il premio, appunto, non potrà essere collegato a generici risultati, dovrà riguardare «incrementi di produttività reddittività, qualità, efficienza ed innovazione, anche attraverso la riorganizzazione dell’orario di lavoro non straordinario e il ricorso al lavoro agile» continua il consulente dello studio Spolverato Barillari & Partners.

Chi risparmia, e quanto?

E arriviamo al punto cruciale: a quanto ammonta la detassazione promossa dal decreto del 25 marzo 2016? Per la quota di salario premiale, vale una tassazione sostitutiva del 10%, che vale però solo per i lavoratori che, nell’anno precedente, «hanno percepito redditi da lavoro dipendente non superiori ai 50mila euro lordi» spiega Paolo Tormen.

Inoltre il beneficio non vale all’infinito, ma ha un tetto massimo di 2.000 euro annui, che salgono a 2.500 euro «in caso di coinvolgimento paritetico dei lavoratori». Per coinvolgimento paritetico il decreto intende, ad esempio, la costituzione di gruppi di lavoro nei quali siedono sia i laboratori sia i responsabili dell’azienda, con l’obiettivo di migliorare o innovare aree produttive e modi di produzione, con un monitoraggio continuo degli obiettivi e dei risultati ottenuti.

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