Camper, vince il Veneto: non serve permesso

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La Corte costituzionale ha dato ragione alla Regione Veneto che aveva impugnato una norma, contenuta nel decreto del Fare del luglio 2013, secondo cui camper, case mobili e roulotte dovevano avere un’autorizzazione urbanistica, sottostando alle stesse norme proprie delle abitazioni di nuova costruzione. Una buona notizia per i gestori di campeggi, che non dovranno più sottostare a questo obbligo burocratico.

Confindustria: vittoria per il turismo open air

La sentenza della Consulta, emessa il 24 luglio, è accolta da Confindustria Veneto come una vittoria: «Siamo molto soddisfatti della sentenza della Consulta e desideriamo esprimere apprezzamento per il grande lavoro portato avanti dalla Regione Veneto» dice Angelo Macola, Presidente di ASSITAI, l’associazione delle imprese del turismo all’aria aperta aderente a Confindustria Veneto.

«Questo è un risultato che premia la sinergia tra Confindustria Veneto e Regione – prosegue Macola – a tutela sia delle competenze legislative regionali sia degli interessi delle aziende del turismo open air. Ora le nostre imprese possono continuare a lavorare e ad investire, senza il peso di ulteriori e dannosi iter burocratici, e contribuire al rilancio del settore turistico veneto».

L’obbligo di permesso urbanistico è incostituzionale

Con la sentenza n.189/2015 del 24 luglio 2015, la Corte Costituzionale ha giudicato fondata la questione di illegittimità posta da Palazzo Balbi, nonostante proprio la Regione avesse proposto di ritirare il ricorso dopo le modifiche apportate al testo (art. 10-ter, dl 28 marzo 2014, n. 47) che, recependo le proposte di Confindustria Veneto, secondo la Regione Veneto facevano salve le competenze regionali.

Il nuovo testo del marzo 2014, infatti, indica che è richiesto il permesso di costruire unità mobili nei campeggi “salvo che” – in sostituzione di “ancorché” – siano installati in conformità alla normativa regionale di settore. Nonostante le modifiche, la Corte Costituzionale ha ribadito l’incostituzionalità dell’art. 41, comma 4, del decreto del Fare, in quanto sottrae al legislatore regionale ogni spazio d’intervento.

Gli industriali veneti avevano subito preso posizione contro la normativa, definendola dannosa per le aziende del turismo all’aria aperta e lo sviluppo del settore, avviando un’azione in Parlamento per proporre una modifica al testo della legge. Nel settembre 2013 la Regione Veneto aveva impugnato la norma contenuta nel decreto del Fare di fronte alla Consulta, sollevando la questione di illegittimità costituzionale in quanto avrebbe violato le competenze regionali in materia di turismo. Infatti la legislazione veneta sul turismo all’aria aperta non prevede la richiesta di autorizzazione urbanistico-edilizia per l’installazione di unità mobili all’interno dei campeggi.

Nei campeggi il 27% del turismo in Veneto

L’open air è un settore che rappresenta il 27% delle presenze turistiche in Veneto e dà lavoro a circa 13 mila addetti. Il turismo all’aria aperta, oltre a presentare condizioni economiche molto competitive, è la forma di villeggiatura turisticamente organizzata a minor impatto ambientale.

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