Coronavirus, le ordinanze del Veneto del 3 e 4 aprile

FacebookTwitterLinkedInWhatsAppEmail

Con due ordinanze successive, la 37 del 3 aprile e la 38 del 4 aprile 2020, il presidente della Giunta regionale del Veneto Luca Zaia introduce nuove norme di comportamento legate all’emergenza Coronavirus. Ecco il dettaglio delle due ordinanze. Ricordiamo che su Veneto Economia è attivo lo speciale Coronavirus, con tutti gli aggiornamenti sul tema.

Che cosa dice l’ordinanza Regione Veneto numero 37 del 3 aprile 2020

Con l’ordinanza Regione Veneto numero 37 del 3 aprile 2020, il presidente della Giunta regionale Luca Zaia dispone regole stringenti per lo svolgimento dei mercati – all’aperto o al chiuso – oltre che il divieto di prodotti florovivaistici. Diventa inoltre obbligatorio l’uso di mascherine e guanti all’interno degli esercizi commerciali e si permette la vendita di prodotti di cancelleria all’interno di negozi di alimentari. Restano permesse le opere collegate a stati di emergenza di protezione civile.

Ecco l’articolato nel dettaglio:

  1. divieto di esercizio dell’attività di commercio nella forma del mercato all’aperto e al chiuso o di analoga forma di vendita su area pubblica o privata di generi alimentari se non nei comuni nei quali sia adottato dai sindaci un apposito piano, consegnato ai commercianti, che preveda anche le seguenti condizioni minimali:
    1. nel caso di mercati all’aperto, una perimetrazione;
    2. presenza di un unico varco di accesso separato da quello di uscita;
    3. sorveglianza pubblica o privata che verifichi distanze sociali e il rispetto del divieto di assembramento nonché il controllo dell’accesso all’area di vendita;
    4. per venditori e compratori, uso obbligatorio di guanti monouso e mascherine e comunque garantendo copertura di naso e bocca;
  2. è vietata l’attività di vendita di prodotti florovivaistici, garden e simili, salva l’attività di consegna a domicilio; potrà essere effettuata l’attività di manutenzione aree verdi e naturali pubbliche e private per interventi di urgenza finalizzati alla prevenzione di danni all’incolumità personale e al patrimonio arboreo e naturale, ivi comprese esemplificativamente le aree turistiche;
  3. obbligo per tutti gli esercizi commerciali, anche all’aperto, di ammettere e far circolare solo soggetti con mascherine e guanti, verificando la copertura di naso e bocca, di perimetrazione dell’area, di mantenimento di un unico accesso e di ogni strumento per evitare gli assembramenti;
  4. il commercio al dettaglio di articoli di cancelleria è consentito anche all’interno di esercizi di vendita di generi alimentari;
  5. sono consentite le opere collegate a stati di emergenza di protezione civile in essere.

Il testo completo dell’ordinanza è disponibile sul Bollettino ufficiale della Regione del Veneto.

Che cosa dice l’ordinanza Regione Veneto numero 38 del 4 aprile 2020

Con l’ordinanza 38 del 4 aprile 2020, il presidente della Giunta regionale del Veneto Luca Zaia fornisce alcune specifiche rispetto all’ordinanza del giorno precedente, dispone la chiusura dei negozi nei giorni 5, 12 e 13 aprile. Viene inoltre permessa l’attività di manutenzione del verde. A questo link è possibile scaricare il documento in formato pdf.

Ti potrebbe interessare