Banca Popolare di Vicenza e Veneto Banca: due anni fa la liquidazione

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Sono passati esattamente due anni dal momento di svolta della doppia crisi delle banche popolari venete. Domenica 25 giugno 2017 il consiglio dei ministri del governo a trazione Partito Democratico allora in carica, guidato da Paolo Gentiloni, approvò il decreto che stabiliva la liquidazione coatta amministrativa dei due storici istituti di credito veneti.

Pezzi di storia finiti sotto le macerie di errori di gestione e malversazioni, venuti al pettine con il decreto del governo Renzi che obbligava le banche popolari più grandi a trasformarsi in società per azioni. Un passaggio che da queste parti ha comportato l’azzeramento del valore delle azioni che si era gonfiato negli anni precedenti, quando a stabilirne il valore era la dirigenza dell’istituto di credito, e che è crollato una volta arrivati al confronto con il mercato.

La soluzione fu il passaggio delle attività e dell’operatività delle due banche al gruppo Intesa Sanpaolo, per un prezzo simbolico di 1 euro, e con l’iniezione di capitali freschi da parte dello Stato: 5,2 miliardi di euro. A cui si aggiungevano garanzie per un massimo di 12 miliardi.

Truffati banche popolari, come chiedere l’indennizzo

A parte gli strascichi giudiziari, con i processi aperti contro gli ex vertici di BpVi e Veneto Banca che vedono le associazioni dei risparmiatori parte civile, restava aperto il grande problema dei piccoli azionisti invitati – con metodi più o meno leciti – ad acquistare azioni delle popolari quando il loro valore sembrava solido, e che si sono visti azzerare i loro risparmi in pochi mesi.

L’11 giugno 2019 è stato finalmente pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto del ministero dell’Economia con le modalità di accesso al Fondo indennizzo risparmiatori. Sono 525 i milioni di euro stanziati per ciascun anno dal 2019 al 2021. Come si legge sul sito del Mef, gli indennizzi saranno

automatici per una platea stimata al 90% del totale, ovvero chi ha un reddito imponibile inferiore ai 35.000 euro o un patrimonio mobiliare inferiore ai 100.000 euro, elevabile a 200.000 euro subordinatamente all’approvazione della Commissione europea. Per il restante 10% circa, la creazione di un indennizzo che prevede un processo di verifica semplificata da parte di una Commissione tecnica attraverso la tipizzazione in diverse categorie delle violazioni massive e dei criteri che conducono all’erogazione diretta dell’indennizzo.

Per gli azionisti l’importo del ristoro è pari al 30% del costo di acquisto, fino a un massimo di 100 mila euro per ciascun risparmiatore. Per gli obbligazionisti subordinati l’indennizzo è invece pari al 95% del costo di acquisto, sempre entro la soglia massima di 100 mila euro. Il sito del Mef spiega chi ha accesso al fondo:

persone fisiche, imprenditori individuali, anche agricoli o coltivatori diretti, le organizzazioni di volontariato, le associazioni di promozione sociale e le microimprese che occupano meno di dieci persone e realizzano un fatturato annuo o un totale di bilancio annuo non superiori a 2 milioni di euro, in possesso delle azioni e delle obbligazioni subordinate delle banche poste in liquidazione coatta amministrativa dopo il 16 novembre 2015 e prima del 1° gennaio 2018, a causa delle numerose violazioni degli obblighi di informazione, diligenza, correttezza, buona fede oggettiva e trasparenza. Gli indennizzi spettano anche ai loro successori mortis causa o al coniuge, al convivente  more uxorio, ai parenti entro il secondo grado, in possesso di tali strumenti finanziari.
Sono esclusi dalle prestazioni del FIR, tra gli altri, gli strumenti finanziari in possesso di soggetti diversi dai precedenti (fra cui controparti qualificate e clienti professionali) alla data della messa in liquidazione della banca, quelli acquistati e in possesso di soggetti che abbiano avuto, al primo gennaio 2017, nelle banche o loro controllate incarichi quali componente del Cda o degli organi di controllo, membro del collegio sindacale, consigliere delegato, direttore e vice direttore generale, nonché parenti ed affini di primo e secondo grado.

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