Tassa di sbarco a Venezia, ecco come funziona. In arrivo la Ztl per le auto

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La tassa di sbarco a Venezia (battezzata “contributo di accesso”) è stata approvata il 26 febbraio 2019 dal consiglio comunale, che ha votato il “Regolamento per l’istituzione e la disciplina del Contributo di accesso, con qualsiasi vettore, alla Città antica del Comune di Venezia e alle altre isole minori della laguna”. Entrerà in vigore dal primo maggio 2019.

La logica del provvedimento – votato dalla maggioranza di centrodestra, mentre il Pd non ha partecipato al voto – è di far pagare a chi visita la città per un solo giorno (per chi pernotta c’è già la tassa di soggiorno, e chi la paga è esentato dal nuovo contributo) parte delle spese necessarie alla manutenzione della città antica.

Non solo: il consiglio comunale ha anche approvato una delibera che istituisce una “zona a traffico limitato per veicoli a motore in accesso a Venezia Centro storico“. In sostanza chi attraverserà il ponte della Libertà in auto per parcheggiare il cuore della città lagunare dovrà sottoporsi a un controllo elettronico e al pagamento di una tariffa, proprio come i bus turistici. Un modo per scoraggiare chi volesse aggirare l’obbligo di contributo.

Tassa di sbarco, quanto si paga

Dal primo maggio al 31 dicembre 2019 il contributo di accesso avrà un’unica quota di 3 euro. Se il titolo di viaggio ha durata superiore alle 24 ore, il contributo varrà per l’intero periodo di validità del titolo stesso. Per tutto il 2019 i cittadini che accedono alla città antica con vettori in regola con il pagamento delle Ztl bus del Comune di Venezia sono esentati dal pagamento del contributo.

Dal primo gennaio 2020 il contributo sarà di 6 euro per tutti i giorni dell’anno, salvo per tre tipologie di giornate stabilite con apposita delibera di giunta entro il 30 giugno dell’anno precedente a quello di applicazione. Per queste tipologie di giornate sarà previsto un diverso importo da pagare.

Le tariffe differenziate saranno collegate a tre tipologie di giornate: “bollino verde”, cioè i giorni in cui è previsto un limitato afflusso di persone (3 euro); “bollino rosso”, in cui è prevista una criticità di afflusso di persone (8 euro); “bollino nero”, giorni in cui è prevista un’eccezionale criticità di afflusso (si pagherà 10 euro). Tutto questo, è bene ribadirlo, dal 2020.

Chi è escluso dalla tassa di sbarco

Ecco le categorie di persone che sono esclusi a norma di legge e non dovranno pagare il contributo di accesso: i residenti nel comune di Venezia; i lavoratori (dipendenti o autonomi), anche pendolari, che gravitano in città continuativamente o anche temporaneamente; gli studenti, anche pendolari, che frequentano scuole di ogni ordine e grado o università o corsi post universitari che hanno sede operativa nella città antica o nelle isole minori; le persone e i componenti dei nuclei familiari di chi risulta aver pagato l’Imu nel comune di Venezia.

Come si dimostra di rientrare in una di queste categorie? Con un’autocertificazione, certificazione, o dichiarazione propria o da parte di terzi, permanente o temporanea, secondo modalità che verranno stabilite dalla giunta.

Ecco chi è esentato: dai tifosi ai parenti dei detenuti

Sono inoltre esentati dal pagamento del contributo di accesso: coloro che soggiornano in strutture ricettive situate all’interno del territorio comunale e soggette al pagamento dell’imposta di soggiorno (l’esenzione è riconosciuta dal giorno di arrivo a quello di partenza); i residenti nella città metropolitana di Venezia; i residenti nella Regione Veneto; chi è nato nel comune di Venezia; i possessori della carta Citypass “Venezia Unica” abilitata alla navigazione;i bambini di età inferiore a 6 anni; chi è affetto da disabilità grave e suo accompagnatore; chi pratica terapie o deve effettuare visite mediche presso strutture sanitarie site in città antica e nelle isole minori; chi assiste o accompagna degenti presso strutture sanitarie; chi partecipa a competizioni sportive riconosciute dal Coni, sue federazioni o da enti di promozione sportiva.

Sono esentati anche i tifosi che arrivano per assistere a partite di calcio o di altri sport, cioè “chi accede alla città antica attraverso linee di trasporto pubblico locale appositamente istituite per il trasporto esclusivo all’impianto sportivo al fine di assistere alla competizione sportiva”.

Niente pagamento anche per amministratori e autorità pubbliche in visita per motivi istituzionali; volontari impegnati in eventi o manifestazioni organizzate o patrocinate dal Comune, dalla Città metropolitana o dalla Regione; volontari impegnati in attività di emergenza; il personale delle forze dell’ordine e delle forze armate, incluso quello dei vigili del fuoco, per esigenze di servizio; i componenti del nucleo familiare anagrafico di coloro i quali abbiano stipulato un contratto d’affitto in locazione abitativa, ad uso non turistico; il coniuge, unito civilmente, il convivente, i parenti o affini, fino al terzo grado, di residenti nelle aree in cui vale il contributo di accesso, o di detenuti, o di persone defunte di cui si celebra il funerale nella città antica e nelle isole minori, e ancora di persone di ospitate in strutture socio-sanitarie.

Esentato chi viene convocato presso gli uffici pubblici o giudiziari del centro storico per ragioni di giustizia (o per altre ragioni di pubblico interesse); le parti processuali e i testimoni in procedimenti che si svolgono nella città antica; i soggetti passivi che abbiano pagato il contributo di accesso per l’utilizzo di un vettore navale regolarmente registrato presso l’Autorità portuale di Venezia per i giorni successivi a quello di approdo fino a quello di partenza della nave.

Anche in questo caso chi è esente dal pagamento deve dimostrare la propria condizione mediante apposita autocertificazione, certificazione o dichiarazione propria o da parte di terzi, permanente o temporanea, secondo modalità che verranno stabilite dalla giunta.

Riduzioni ai turisti ospitati negli alberghi veneti

Dal primo gennaio 2020 chi soggiornerà presso le strutture ricettive gestite in forma imprenditoriale nel territorio della Regione Veneto pagherà il contributo di accesso in misura inferiore del 50% rispetto agli importi fissati dal regolamento, in base ad apposite convenzioni che verranno stipulate tra il comune di Venezia, le singole strutture ricettive e i comuni interessati. La riduzione non viene applicata nelle giornate di bollino verde.

Cosa sono i “vettori”

Il pagamento del contributo il contributo avviene attraverso i vettori di trasporto, cioè i soggetti pubblici o privati che svolgono servizio di trasporto di persone a fini commerciali. L’elenco comprende compagnie di navigazione, comprese quelle da crociera, e ferroviarie; società di trasporto pubblico di linea terrestre e su acqua, trasporto pubblico non di linea come pullman, noleggio con conducente, taxi, anche acquei, e i “lancioni” granturismo, vettori aerei che svolgono servizi di aviazione generale di trasporto passeggeri e che atterrino all’aeroporto Nicelli del Lido.

Vista la specificità di accesso alla città antica e alle altre isole minori da parte di persone che si imbarchino o utilizzino mezzi di trasporto pubblico non di linea presso i pontili situati nei comuni di Cavallino-Treporti, di Chioggia, all’aeroporto Marco Polo di Tessera, al Terminal di Fusina e a San Giuliano, o da parte di soggetti passivi che accedono a piazzale Roma con mezzi di traporto pubblico non di linea, e in ogni caso nell’ipotesi in cui il vettore non abbia l’obbligo di emettere un documento attestante l’avvenuto pagamento del corrispettivo per il trasporto, il comune di Venezia, o chi per esso, potrà provvedere alla riscossione diretta del contributo di accesso dopo aver stipulato una convenzione, approvata dalla giunta comunale, con il vettore interessato. In questo caso la persona dovrà pagare il contributo direttamente al comune di Venezia o a un soggetto terzo delegato da quest’ultimo.

I doveri del vettore

Il vettore, che avrà diritto di rivalsa sugli inadempienti, dovrà riscuotere il contributo di accesso assieme al prezzo del biglietto o al suo corrispettivo. Una volta riscosso, fatta eccezione per l’ipotesi di riscossione diretta da parte del Comune di Venezia, dovrà versare l’ammontare complessivo a Ca’ Farsetti secondo procedure operative stabilite con una successiva delibera di giunta.

I vettori sono obbligati a informare chi vorrà venire in laguna del contributo; riscuoterlo rilasciando una ricevuta, oppure inserendo una dicitura specifica sul biglietto o un timbro; inviare una comunicazione al Comune, entro 15 giorni dalla fine di ciascun mese, contenente i dati rilevanti per l’amministrazione che saranno individuati con deliberazione della giunta comunale; riversare il contributo riscosso il quindicesimo giorno del secondo mese successivo al mese di riscossione; inviare al comune le comunicazioni eventualmente ricevute relative ai casi in cui sia stata richiesta una esclusione, esenzione o riduzione del pagamento.

Controlli e sanzioni

L’amministrazione comunale può utilizzare gli strumenti previsti dalla normativa per il recupero dell’evasione ed elusione: può invitare i soggetti passivi e i vettori obbligati alla riscossione a esibire o trasmettere atti e documenti; può inviare ai vettori obbligati alla riscossione questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico; può effettuare ispezioni e sopralluoghi con personale autorizzato. Le modalità applicative del regolamento e i suoi risultati saranno periodicamente relazionati al consiglio comunale.

Sono stati stabiliti diversi livelli di sanzione a seconda della gravità del caso: sanzione amministrativa dal 100% al 200% rispetto al dovuto per l’omessa, incompleta o infedele presentazione da parte del vettore obbligato alla riscossione; sanzione amministrativa del 30% del dovuto per l’omesso, ritardato o parziale versamento del contributo da parte del vettore; sanzione amministrativa da 100 euro a 450 euro per chi non paga il contributo d’accesso, rilascia dichiarazioni mendaci al fine di ottenere esclusioni, esenzioni o riduzioni o per ogni altra violazione del regolamento.

Chiunque rilasci dichiarazioni mendaci, formi atti falsi o ne faccia uso nei casi previsti dal regolamento è punito ai sensi del codice penale e dalle leggi speciali in materia. L’esibizione di un atto contenente dati non più rispondenti a verità equivale a uso di atto falso.

Rimborsi

Il cittadino può richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento o a partire dalla data in cui è stato accertato definitivamente il diritto alla restituzione (questa procedura non è possibile nel caso di rilascio di titoli di viaggio non nominativi). Allo stesso modo potranno richiedere il rimborso i vettori che avranno versato al comune il contributo di accesso in maniera superiore rispetto a quanto effettivamente riscosso dai passeggeri.

Isole minori dove si paga il contributo

Il contributo vale per l’accesso alla città antica e a queste isole minori: Lido di Venezia (compreso Alberoni e Malamocco), Pellestrina, Murano, Burano, Torcello, Sant’Erasmo, Mazzorbo, Mazzorbetto, Vignole, Sant’Andrea, Monte dell’Oro, Santa Cristina, La Cura, S. Ariano, La Salina, Buel del Lovo, La Certosa, Batteria Carbonera, Madonna del Monte, Crevan, San Francesco del Deserto, Tessera, San Giacomo in Paludo, Isola di San Giuliano, Isola di Campalto, Lazzaretto Nuovo, San Secondo, Trezze, San Giorgio in Alga, Santa Maria delle Grazie, San Servolo, San Clemente, San Lazzaro degli Armeni, Sant’Angelo delle Polveri, Sacca Sessola, Lazzaretto Vecchio, Santo Spirito, Campana-Podo, Poveglia, Ex Poveglia, Batteria Fisolo, Ottagono Abbandonato, Ottagono Alberoni, Ottagono San Pietro, Ottagono Ca’ Roman, Cason Montiron, Motta dei Cunicci, Motta San Lorenzo e Faro Spignon.

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