Turismo, da Volotea a Ryanair: tutti i diritti dei viaggiatori

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Dagli scioperi di Ryanair al warning per Volotea. Compagnie Low cost nel mirino nei giorni più «complicati» dell’anno. Prima l’Enac, ora le associazioni dei consumatori (che in realtà non hanno mai abbassato la guardia). In mezzo le segnalazioni dei viaggiatori. E se parliamo di turismo, il Veneto come sempre è ai primi posti con gli scali di Venezia e Verona e turisti che vanno e vengono a centinaia di migliaia. L’Adiconsum, in questo caso di Verona, mette le mani avanti: «Auspichiamo – evidenzia Davide Cecchinato, presidente di Adiconsum Verona – che in questi giorni di partenze per le vacanze, i consumatori veronesi non debbano subire disagi. In ogni caso la nostra Associazione è a disposizione di coloro che dovessero lamentare ritardi o cancellazioni». In proposito, l’Adiconsum ricorda quali sono i diritti del passeggero:

La compagnia aerea nega l’imbarco per overbooking

In tale ipotesi vi sono due possibilità:

1. il passeggero rinuncia volontariamente al volo ed ottenere il rimborso del biglietto (entro 7 giorni) oppure la riprotezione su altro volo alternativo o, ancora, altri benefici da concordare direttamente con la compagnia aerea.

2. Se il passeggero che rimane a terra non accetta una soluzione concordata con il vettore, egli ha diritto al rimborso del biglietto o alla riprotezione su altro volo, oltre alla compensazione pecuniaria (il cui importo varia a seconda della tratta aerea) e all’assistenza a terra, ovvero pasti e bevande, albergo in caso di pernottamento, trasferimento in hotel, 2 chiamate telefoniche o messaggi via telex, fax, e-mail.

La compagnia cancella il volo

Se la cancellazione del viaggio dipende da circostanze eccezionali, si ha diritto al rimborso del biglietto (entro 7 giorni) o alla riprotezione su altro volo alternativo oltre all’assistenza a terra. Invece se la soppressione del volo non è stata causata da circostanze eccezionali, allora il passeggero ha diritto al rimborso del biglietto (entro 7 giorni) o alla riprotezione su volo alternativo, come alla compensazione pecuniaria (non dovuta nel caso il passeggero sia stato precedentemente informato dalla compagnia della cancellazione) e all’assistenza.

Se la compagnia ritarda in maniera prolungata il volo

In tale ipotesi è necessario distinguere tra ritardo alla partenza o all’arrivo:
1. ritardo in partenza da 2 a 4 ore: si ha diritto all’assistenza in base alla tratta aerea e alla distanza in chilometri. Mentre se il ritardo supera le 5 ore si ha diritto all’assistenza e all’eventuale rinuncia al volo con rimborso del biglietto entro 7 giorni.
2. Se il ritardo all’arrivo è superiore alle 3 ore i viaggiatori oltre all’assistenza possono ottenere la compensazione pecuniaria (dipende dalle ragioni del ritardo).

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