Detassazione dei premi di risultato, cosa dice l'Agenzia delle Entrate

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Gli incentivi (con detassazione) alla produttività e allo smart working introdotti dal decreto del Ministero del Lavoro del 25 marzo 2016 – di cui avevamo parlato qui – sono stati approfonditi e chiariti da una circolare dell’Agenzia delle Entrate, la numero 28/E del 15 giugno 2016. Ora il quadro è completo e, con l’aiuto di Elena Picci, avvocato specializzato in diritto tributario e e fiscalità del lavoro dello studio Spolverato Barillari & Partners, ci addentriamo nella materia, prendendo spunto dal commento pubblicato sul magazine Il futuro al lavoro dell’avvocato del lavoro Gianluca Spolverato.

Smart working, chi ha diritto all’agevolazione?

Elena Picci

Elena Picci

Ne hanno diritto solamente i datori di lavoro del settore privato e i titolari di reddito di lavoro dipendente il cui importo non superi i 50mila euro nell’anno precedente a quello in cui si percepiscono le somme frutto dell’agevolazione.

Va considerato a questo fine solo il reddito soggetto a tassazione ordinaria mentre si devono escludere eventuali redditi di lavoro con tassazione separata.

Si ha diritto al regime agevolato anche se non si è percepito alcun reddito di lavoro dipendente nell’anno precedente, o dal lato opposto se i redditi diversi – ad esempio da lavoro autonomo – hanno superato in quell’anno i 50mila euro.

Su cosa si calcola la detassazione?

Gianluca Spolverato

Gianluca Spolverato

Solamente sui premi di risultato. Non alle maggiorazioni di retribuzione, né agli straordinari. Gli obiettivi sulla base dei quali si definiscono e si erogano i premi, sottolinea l’avvocato Elena Picci, devono essere incrementati nell’arco dei un periodo congruo definito nell’accordo sindacale che è alla base dei premi di risultato.

L’incremento deve riguardare almeno uno degli obiettivi «di produttività, redditività, qualità, efficienza e innovazione richiamati dalla norma e che tale incremento possa essere verificato attraverso indicatori numerici definiti dalla stessa contrattazione collettiva, che dovranno essere riportati nella sezione 6 del modello allegato al decreto, al momento della presentazione della dichiarazione di conformità».

Più incentivi per chi coinvolge i lavoratori

L’incentivo si applica fino a un tetto di premio annui di 2mila euro, cifra che può essere elevata a 2.500 euro, ma solo «per le aziende che prevedono il coinvolgimento dei lavoratori». Che cosa significa lo spiega ancora la legale: «È necessario che i lavoratori intervengano, operino ed esprimano opinioni che, in quello specifico contesto, siano considerate di pari livello, importanza e dignità di quelle espresse dai responsabili aziendali che vi partecipano con lo scopo di favorire un impegno “dal basso” che consenta di migliorare le prestazioni produttive e la qualità del prodotto e del lavoro».

Per conoscere i dettagli della circolare interpretativa dell’Agenzia delle Entrate, continua a leggere sul magazine Il futuro al lavoro.

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