Dimissioni online: guida agile in 7 punti

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Le dimissioni online sono realtà: da sabato 12 marzo 2016 è entrata in vigore la nuova normativa che prevede che dimissioni, risoluzioni consensuali (e loro revoca) possono essere presentate esclusivamente accedendo al portale del Ministero del Lavoro (http://www.lavoro.gov.it). La lettera cartacea, insomma, è un ricordo del passato.

Polemiche e mal di pancia non sono mancati, provenienti un po’ da tutto il mondo produttivo: è “un altro aggravio burocratico” secondo la Cna di Bolzano, mentre la Cisl del Veneto ha chiesto una proroga per fare chiarezza sulle modalità. Il punto è che la procedura è parsa complessa e le informazioni sono arrivate tardi, creando un clima di incertezza che non ha certo aiutato la novità ad essere ben accolta da imprese e lavoratori. Tanto che il portale Cliclavoro ha creato un video tutorial per mostrare passo passo come procedere, e che si può vedere qui.

La materia è comunque complessa, per questo ci viene in aiuto l’avvocato Gianluca Spolverato. L’esperto di diritto del lavoro dello studio Spolverato Barillari & Partners ha scritto una guida alle dimissioni online nel magazine Il Futuro al Lavoro. Da lì prendiamo spunto per questa breve guida in 7 punti.

1. Come funzionano le dimissioni online concretamente?

Fino al 12 marzo per lasciare volontariamente il posto di lavoro bastava scrivere una lettera di dimissioni e consegnarla al proprio datore di lavoro. Oggi non più: pena l’inefficacia, le dimissioni vanno comunicate in via telematica. In termini pratici, il lavoratore deve essere registrato al sito dell’Inps e avere il Pin personale a portata di mano; sulla base di questo deve registrare il proprio account sul sito cliclavoro.gov.it. Se il lavoratore non è registrato (magari perché non è in grado di farlo da solo) ha un’altra via per farlo: rivolgersi a un sindacato.

Gianluca Spolverato

Gianluca Spolverato

Che si prenda la via telematica diretta o quella del sindacato, una cosa va comunque fatta: compilare il modulo telematico apposito, che si trova nel portale cliclavoro.gov.it. Il modulo richiede una serie di dati: personali del lavoratore, del datore di lavoro, oltre che relativi al rapporto di lavoro fra i due soggetti.

Una volta compilato, il modulo deve essere inviato tramite il portale al Ministero del lavoro, che certifica ufficialmente data e ora di trasmissione. Poi il modulo va trasmesso dal dipendente (o dal sindacato, se il dipendente decide di delegarlo) al datore di lavoro tramite la posta elettronica certificata. Il lavoratore ha poi 7 giorni per ripensarci: entro questo lasso di tempo le dimissioni possono essere revocate.

2. Chi è abilitato a trasmettere il modulo?

I soggetti abilitati a trasmettere il modulo di dimissioni online sono (ai sensi dell’art. 26, d.lgs. 151/2015), sono solo i patronati, le organizzazioni sindacali, gli enti bilaterali e le commissioni di certificazione. «Quindi, non lo sono i Centri per l’impiego, le Direzioni Territoriali e nemmeno i Consulenti del lavoro» annota l’avvocato Spolverato.

3. Nove casi in cui non valgono le dimissioni online

La nuova normativa non si applica a tutti. Come spiega l’avvocato Spolverato, sono esclusi (lo ha chiarito la circolare n. 12/2016 del Ministero del Lavoro): «a) ai lavoratori domestici; b) ai lavoratori in prova; c) ai dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni; d) alle lavoratrici nel periodo di gravidanza e alle lavoratrici/lavoratori durante i primi 3 anni di vita del bambino (che dovranno continuare a convalidarle presso la Direzione del Lavoro); e) alle dimissioni e alle risoluzioni consensuali effettuate nelle sedi “protette” (Direzione del Lavoro, Sindacato e Commissione di Certificazione); f) ai lavoratori del settore marittimo; g) ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa; h) ai rapporti di associazione in partecipazione con apporto di lavoro; i) ai rapporti di collaborazione con partita Iva».

4. Pensionati e licenziati per giusta causa

La domanda è: i lavoratori che raggiungono i limiti di età per il pensionamento e quelli che si dimettono per giusta causa devono adottare la nuova procedura? «Non essendoci specifiche eccezioni – è la risposta dell’avvocato – tali soggetti non sono esentati dall’obbligo». Dunque valgono anche per loro le dimissioni obbligatoriamente online.

5. L’azienda deve informare i dipendenti sulla nuova procedura?

A questo riguardo non esistono obblighi espliciti a carico del datore di lavoro. È pur vero che, se il lavoratore non rassegna le dimissioni in via telematica, queste sono inefficaci e il rapporto lavorativo non cessa. L’avvocato Spolverato dunque suggerisce alle aziende di informare i dipendente sulle nuove procerure: «Basta anche una circolare interna».

6. Quali sanzioni per il datore di lavoro?

Per i datori di lavoro che alterano il modulo di comunicazione delle dimissioni la legge prevede una sanzione amministrativa che va da un minimo di 5.000 a un massimo di 30.000 euro.

7. E per il lavoratore?

No. «Ed è stato eliminato anche il meccanismo, introdotto dalla Legge Fornero, secondo cui se il datore di lavoro invitava il lavoratore a convalidare le dimissioni e questo non vi provvedeva entro 7 giorni, le dimissioni divenivano comunque efficaci» conclude Spolverato.

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