La Esseci di Montebello vince contro l'Agenzia delle Entrate

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La Commissione Tributaria Regionale accoglie l’appello di Esseci srl di Montebello: rispettate le normative sul lavoro. L’Agenzia delle Entrate condannata alle spese dei due gradi di giudizio.

La Commissione Tributaria Regionale, presieduta dal giudice dott. Gian Maria Pietrogrande, ha infatti accolto l’appello presentato da Esseci srl, l’azienda di Montebello attiva nel settore della concia, con cui era stata impugnata la sentenza di primo grado della commissione tributaria provinciale di Vicenza relativa ad alcuni avvisi di accertamento per debiti Iva, Ires, Irap che sono stati annullati perché – si legge in sentenza – “fondati su presupposti indimostrati”.

Soddisfatti i difensori di Esseci srl, il dottore commercialista Mara Pilla partner DTA e gli avvocati Kati Sbalchiero ed Elena Baldon: “con questa sentenza è stato stabilito il giusto accertamento dei fatti che né l’Agenzia delle Entrate né il giudice di primo grado avevano correttamente ricostruito.”

La vicenda ha preso l’avvio nel 2008 in seguito ad una verifica dell’Ispettorato del Lavoro di Vicenza. Dal 2006 al 2008 Esseci srl aveva attivi alcuni contratti di appalto con tre consorzi di cooperative del lavoro per lo svolgimento di specifiche fasi della lavorazione della pelle. Durante la verifica l’Ispettorato del Lavoro aveva erroneamente interpretato i servizi prestati dalle cooperative come attività di interposizione fittizia di manodopera, contestando quindi un utilizzo promiscuo dei dipendenti delle cooperative. Dalla ricostruzione dei fatti in sentenza emerge che i dipendenti delle cooperative e quelli di Esseci erano preposti a mansioni diverse, dato che solo questi ultimi svolgevano le attività tipiche della lavorazione delle pelli quali la spaccatura e la rasatura, senza alcun utilizzo promiscuo. Inoltre – si legge in sentenza – “le cooperative avevano contrattualmente assunto ogni responsabilità in merito al rispetto delle norme in tema di assunzioni, sicurezza e igiene sul lavoro, assicurazione e contribuzione, assumendo anche il rischio per eventuali danni arrecati nell’esecuzione dei lavori”.

Sin dalle prime mosse la difesa aveva contestato la ricostruzione operata dagli Ispettori del lavoro, su cui si era basata sia l’Agenzia delle Entrate, che l’Inps e l’Inail, rispettivamente per le pretese tributarie, contributive e assicurative, le quali avevano ipotizzato l’esistenza di una situazione di promiscuità tra le attività effettuate dagli operatori delle cooperative e quelle svolte dagli operai dipendenti di Esseci srl, ed aveva ribadito la legittimità e la regolarità dei contratti d’appalto. Il giudice di primo grado aveva respinto la richiesta di annullamento degli avvisi di accertamento, invece la Commissione Tributaria Regionale ha accolto il ricorso di Esseci srl, che ha dimostrato la regolarità dei contratti di appalto, evidenziando che – si legge in sentenza- non si può “considerare prova la sola valutazione data dagli Ispettori del lavoro, in assenza di riscontri oggettivi” sull’esistenza della promiscuità lavorativa e condannando l’Agenzia delle Entrate al pagamento delle spese sostenute per entrambi i gradi di giudizio.

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