Venezia, stop a kayak e pedalò in Canal Grande

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Nuove regole per la navigazione a Venezia: kayak e pedalò non potranno più transitare sul Canal Grande dal 1 agosto, giorno in cui entra in vigore l’ordinanza del comune che ha modificato alcuni articoli del Testo Unico in materia di circolazione acquea. L’intervento riguarda in particolare il punto 4 dell’articolo 2 riguardante la “circolazione delle unità a remi”. Con la nuova ordinanza si stabilisce che «in Canal Grande, Canale di Cannaregio, nei rii del sestiere di San Marco, e negli altri rii e canali dove sono attivi servizi di trasporto pubblico di linea di navigazione autorizzati dal Comune di Venezia, è vietata la navigazione dei natanti denominati jole, pattini, pedalò, canoe, kayak, tavole a remi e ad ogni altra tipologia a queste assimilabile».

Inoltre «nei rii dei Greci – San Lorenzo, Santa Giustina, Sant’Antonin – Pietà, di Noale – Canale delle Misericordia, Novo-di Ca’ Foscari, dei Santi Apostoli-Gesuiti, è vietata la navigazione dei natanti denominati jole, pattini, pedalò, canoe, kayak e tavole a remi, e ad ogni altra tipologia a queste assimilabile, dal lunedì al venerdì dalle ore 7 alle 17, e al sabato dalle ore 7 alle 15, festivi esclusi. La navigazione nei canali e negli orari consentiti non autorizza in alcun modo di ricomprendere l’attraversamento del Canal Grande».

L’ordinanza stabilisce poi che «nei restanti canali della Z.t.l. lagunare è vietata la navigazione dei natanti denominati jole, pattini, pedalò, canoe, kayak e tavole a remi, e ad ogni altra tipologia a queste assimilabile, dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 15, e al sabato dalle ore 8 alle 13, festivi esclusi. I transiti sono condizionati alla presenza tra le dotazioni di bordo di un fanale bianco a luce ininterrotta visibile per 360° sempre presente e da tenere acceso dalla mezz’ora dopo il tramonto del sole alla mezz’ora prima del suo sorgere».

Modificato anche l’articolo 18 sulla “Circolazione delle unità da diporto”: «La navigazione da diporto all’interno della zona a traffico limitato è vietata, ad esclusione delle unità da diporto di proprietà di residenti nel Centro Storico di Venezia e nelle sue isole, o concessionari di spazi/specchi acquei rilasciati dal Comune di Venezia, alle quali, salvo diverse limitazioni, è consentita nei giorni feriali e festivi, ed è vietata alle unità con scafo gonfiabile “gommoni” o parzialmente gonfiabile (con chiglia o carena rigide) di qualsiasi conformazione e dimensione anche se di proprietà di residenti».

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