Banche venete, al via il rimborso delle obbligazioni. C'è tempo fino al 30 settembre

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Banche venete, via libera ai rimborsi per gli obbligazionisti azzerati dalla liquidazione di Banca Popolare di Vicenza e Veneto Banca. Il Fondo interbancario di tutela dei depositi ha infatti attivato, in seguito alla conversione in legge del decreto banche venete che prevede all’articolo 99 misure di ristoro in favore di investitori in strumenti finanziari subordinati emessi dalle due banche venete, la possibilità di chiedere un rimborso.

Banche venete, chi ha diritto al rimborso

Secondo il Regolamento del Fondo di solidarietà (pubblicato qui) hanno diritto a un rimborso forfettario sulle obbligazioni di BpVi e Veneto Banca gli investitori (la persona fisica, l’imprenditore individuale, anche agricolo, e il coltivatore diretto) «che abbiano acquistato gli strumenti finanziari subordinati entro il 12 giugno 2014 nell’ambito di un rapporto negoziale diretto con la banca emittente e i successori mortis causa degli investitori, e che li detenevano al momento dell’avvio della liquidazione coatta amministrativa delle due banche», a patto che rispondano a determinati requisiti di reddito.

I requisiti di reddito

I soggetti che hanno diritto al rimborso forfettario devono avere al 31 dicembre 2015 un patrimonio al di sotto dei 100mila euro oppure, in alternativa, un reddito complessivo imponibile ai fini Irpef nell’anno 2014 inferiore ai 35mila euro.

Indennizzo pari all’80%

L’importo dell’indennizzo, si legge nel regolamento, «è pari all’80 per cento del corrispettivo pagato per l’acquisto degli strumenti finanziari subordinati al netto degli oneri e delle spese direttamente connessi all’acquisto e della differenza, se positiva, tra il rendimento degli strumenti finanziari subordinati e il rendimento di mercato di un BTP in corso di emissione di durata finanziaria equivalente oppure il rendimento ricavato tramite interpolazione lineare di BTP in corso di emissione aventi durata finanziaria più vicina».

Come aderire

Per aderire è necessario compilare un modulo e inviarlo al Fondo interbancario di tutela dei depositi entro il 30 settembre 2017, pena la decadenza. Al modulo vanno allegati documenti che comprovino l’avvenuto acquisto dei bond. L’invio dell’istanza di indennizzo forfettario può avvenire tramite raccomandata andata/ritorno, tramite posta elettronica certificata o attraverso la sezione dedicata del sito web del Fondo interbancario.

A questo link sono disponibili le istruzioni dettagliate e il modulo da compilare. Per ottenere assistenza nella compilazione è possibile telefonare al numero 06 69202359, attivo dal lunedì al venerdì, dalle ore 09:30 alle ore 13:00 o inviare una e-mail all’indirizzo fondo.solidarieta@fitd.it.

 

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