Banche popolari, il Consiglio di Stato sospende la riforma

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Il Consiglio di Stato ha sospeso in via cautelare la circolare della Banca d’Italia che contiene le misure attuative per la trasformazione della banche popolari in Spa. Nell’ordinanza della sesta sezione del Consiglio di Stato che si è riunita il 1 dicembre 2016, i giudici hanno risposto unificandoli a una serie di ricorsi portati avanti da singoli risparmiatori e da associazioni di consumatori quali Adusbef e Codacons.

I quali si erano appellati contro la legge di riforma voluta dal governo Renzi nel 2015 che ha portato alla trasformazione, in Veneto, di Banca Popolare di Vicenza e di Veneto Banca in società per azioni, nel corso del 2016. E, in seguito ai falliti aumenti di capitale ad azionariato diffuso, all’arrivo del Fondo Atlante che ha acquistato la quasi totalità delle azioni delle due banche ex popolari.

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Il Consiglio di Stato ha rinviato a una prossima camera di consiglio la trattazione nel merito della questione, dopo che la Corte costituzionale si sarà pronunciata sulla legittimità della riforma stessa. Il tribunale «accoglie interinalmente, in parte, l’istanza cautelare e, per l’effetto, sospende parzialmente, con le sentenze appellate, l’efficacia dell’impugnata circolare della Banca d’Italia  n. 285 del 17 dicembre 2013 – (Fascicolo “Disposizioni di Vigilanza per le banche”), 9° aggiornamento del giugno 2015».

Sospensione in attesa della Corte Costituzionale

La sospensione riguarda le seguenti parti: «1) il paragrafo 2 (Regime di prima applicazione), limitatamente agli ultimi due capoversi (da “Operazioni nella specie” fino a “nella forma dell’influenza dominante”); 2) il paragrafo 3 (Modifiche statutarie delle banche popolari), quinto capoverso, prima alinea, limitatamente alle parole: “limitare o”; “e senza limiti di tempo”; “anche in deroga a disposizioni del codice civile e ad altre norme di legge e”; “e sulla misura della limitazione”; 3) la Parte III, Capitolo 4, Sezione III (“Rimborso degli strumenti di capitale”), “1. Limiti al rimborso di strumenti di capitale”, integralmente per tutto il relativo testo, ma nei limiti in cui tale Sezione III sia da applicarsi alle vicende conseguenti alle trasformazioni delle banche popolari in società per azioni in conseguenza delle suindicate norme del d.l. 24 gennaio 2015, n. 3, convertito in legge 24 marzo 2015, n. 33».

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