Padova, bando per le microimprese che fanno formazione al digitale

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Finanziamenti a fondo perduto per le microimprese che investono nella formazione volta al mondo digitale: corsi di web marketing, social media marketing, gestione di strumenti per l’e-commerce, della durata di almeno 12 ore. È quanto mette in campo la Camera di Commercio di Padova, con un bando da 70mila euro che concede un contributo in conto capitale pari al 50% delle spese ammissibili, fino a un massimo di 250 euro per ogni impresa richiedente.

Le domande, come si legge sul sito della Camera di Commercio di Padova, possono essere presentate a partire le ore 10 del 6 settembre 2016, fino alle ore 12 del 14 ottobre 2016, per via telematica, tramite il portale http://www.registroimprese.it. I corsi per i quali viene chiesto il contributo devono essere frequentati nel periodo compreso tra la data di presentazione della domanda e il 31 dicembre 2016.
Gli argomenti di formazione finanziati vanno dalla digital strategy al SEO, dall’e-mail marketing all’e-commerce, dal Facebook community marketing all’uso di WordPress per il marketing e il copyrwriting. Il fornitore del servizio di formazione deve essere un’Università oppure un Ente di formazione in possesso di accreditamento regionale.

Microimprese e digitale, chi può partecipare al bando

Le imprese che fanno domanda devono essere in possesso di questi requisiti: essere qualificate come Micro Impresa secondo la definizione della Commissione Europea, avere sede legale e/o unità locali operative iscritte al Registro Imprese di Padova, essere attive ed in regola con i pagamenti del diritto camerale annuale, essere in possesso di una casella di posta elettronica certificata (PEC) aziendale che sarà utilizzata sia dalla Camera di Commercio che dall’impresa richiedente per ogni  comunicazione inerente al bando, non essere sottoposte a procedura concorsuale e non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione anche volontaria, di amministrazione controllata, di concordato preventivo o in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la normativa vigente, non aver ricevuto altri contributi pubblici a valere sui medesimi costi ammessi a contributo, avere assolto gli obblighi contributivi (verificati attraverso il DURC) ed essere in regola con le normative sulle salute e sicurezza sul lavoro di cui al Decreto Legislativo 81/2008 e successive modificazioni e integrazioni, rispettare le condizioni previste da DL 95/2012 art 4 comma 6, convertito in L 135/12, secondo il quale “Gli enti di diritto privato di cui agli articoli da 13 a 42 del codice civile, che forniscono servizi a favore dell’amministrazione stessa, anche a titolo gratuito, non possono ricevere contributi a carico delle finanze pubbliche”, non trovarsi nella situazione di aver ricevuto e successivamente non rimborsato o depositato in un conto bloccato aiuti sui quali pende un ordine di recupero, a seguito di una precedente decisione della Commissione europea che dichiara l’aiuto illegale e incompatibile con il mercato comune, e infine non essere destinatarie delle sanzioni interdittive individuate dall’art. 9 del D.Lgs. 231/2001 aventi per oggetto l’esclusione  da  agevolazioni,  finanziamenti,  contributi o sussidi e l’eventuale revoca di quelli già concessi.

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